Infortuni mortali e responsabilità 231: profili di risk governance
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere costruita sulla base di valutazioni ex post dell’evento. La Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo attribuire colpa facendo leva sul “senno di poi”, ossia ipotizzando retroattivamente regole organizzative o procedurali ritenute idonee a prevenire l’infortunio solo perché questo si è verificato.
La responsabilità penale — anche in chiave 231 — richiede invece una valutazione ex ante, ancorata al contesto operativo e alle informazioni disponibili prima del fatto. L’addebito è sostenibile solo se vengono individuate misure preventive concretamente esigibili e se viene dimostrato il nesso causale tra la loro omissione e l’evento dannoso, evitando derive verso forme di responsabilità oggettiva incompatibili con il sistema.
Takeaway per il board
La governance del rischio non si misura sull’esito dell’evento, ma sulla razionalità, coerenza e tracciabilità delle scelte preventive adottate prima che il rischio si manifesti. Modelli 231 e sistemi HSE devono essere progettati per reggere a una verifica ex ante, non per giustificarsi ex post.