ResponsaBilità per infortunio sul lavoro

🚧 Ordini ricevuti ≠ responsabilità scaricata
Se un presidio di sicurezza non funziona, fermarsi non è un’opzione. È un obbligo.

⚖️ La Cassazione lo ribadisce con chiarezza
Con la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2025, n. 37985, la Corte conferma la condanna per omicidio colposodell’autista che, durante una manovra in retromarcia in cantiere, ha investito mortalmente un operaio.

Il fatto decisivo?
Il conducente era consapevole del malfunzionamento del segnalatore acustico, ma ha comunque eseguito la manovra seguendo le indicazioni del datore di lavoro.

💡 Il principio (senza alibi)

  • Se un dispositivo di sicurezza è guasto, non si procede.
  • L’ordine del superiore non esonera da responsabilità penale.
  • Il principio di affidamento non opera quando il rischio è evidente e concreto.

La responsabilità non si trasferisce. Resta in capo a chi agisce.

🏗️ Cosa cambia nella pratica
Questa decisione riguarda direttamente:

  • autisti e operatori di mezzi
  • datori di lavoro
  • RSPP e coordinatori della sicurezza

Lavorare “nonostante il guasto” non è una scorciatoia operativa: è un errore penalmente rilevante.
In caso di incidente, le responsabilità si sommano, non si elidono.

🧠 Una riflessione finale
Questa sentenza non innova il diritto.
Fa qualcosa di più scomodo: applica regole che tutti conoscono ma che spesso, nei cantieri, vengono ignorate per abitudine.

E l’abitudine, nel diritto penale del lavoro, non è mai una difesa.

💬 Dove passa il confine tra obbedire a un ordine e doversi fermare?