Pillole di Risk Governance: Know-how del lavoratore. Limiti di tutela e implicazioni strategiche per l’impresa Sentenza (Tribunale di Palermo, Sez. V civile, sent. n. 3000/2023) 1. Executive summaryLa sentenza n. 3000/2023 del Tribunale di Palermo chiarisce un principio chiave per la governance d’impresa: le competenze del lavoratore non costituiscono automaticamente know-how giuridicamente tutelabile. In assenza … Leggi tutto
Know-how del lavoratore e limiti di tutela: indicazioni operative per le imprese La sentenza n. 3000/2023 del Tribunale di Palermo – Sez. V civile chiarisce in modo netto i confini della tutela giuridica del know-how del lavoratore Sentenza. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di un dipendente che lamentava l’indebito sfruttamento, da parte dell’azienda, … Leggi tutto
ResponsaBilità per infortunio sul lavoro 🚧 Ordini ricevuti ≠ responsabilità scaricataSe un presidio di sicurezza non funziona, fermarsi non è un’opzione. È un obbligo. ⚖️ La Cassazione lo ribadisce con chiarezzaCon la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2025, n. 37985, la Corte conferma la condanna per omicidio colposodell’autista che, durante una manovra in retromarcia in cantiere, ha … Leggi tutto
Pillola di Risk Governance
PILLOLA DI RISK GOVERNANCE PER IL BOARD: INFORTUNI MORTALI E RESPONSABILITA’ 231 In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere costruita sulla base di valutazioni ex post dell’evento. La Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo attribuire … Leggi tutto
Infortuni mortali e responsabilità 231: i limiti della valutazione ex post.
La responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere fondata su ricostruzioni ex post dell’evento infortunistico. È illegittimo attribuire colpa sulla base del “senno di poi”, costruendo retroattivamente regole organizzative o procedurali ritenute idonee a prevenire l’evento solo perché questo si è verificato. Con la sentenza n. 37972/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’addebito penale — anche in chiave 231 — richiede una valutazione ex ante: occorre individuare in modo puntuale quali misure fossero concretamente esigibili prima dell’evento e dimostrare il nesso causale tra la loro omissione e il danno. Per il vertice aziendale, il principio è chiaro: la responsabilità non discende dall’evento in sé, ma dalla dimostrabile inadeguatezza del sistema di prevenzione valutata nel contesto operativo precedente al fatto.