ResponsaBilità per infortunio sul lavoro 🚧 Ordini ricevuti ≠ responsabilità scaricataSe un presidio di sicurezza non funziona, fermarsi non è un’opzione. È un obbligo. ⚖️ La Cassazione lo ribadisce con chiarezzaCon la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2025, n. 37985, la Corte conferma la condanna per omicidio colposodell’autista che, durante una manovra in retromarcia in cantiere, ha … Leggi tutto
Pillola di Risk Governance
Infortuni mortali e responsabilità 231: profili di risk governance In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere costruita sulla base di valutazioni ex post dell’evento. La Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo attribuire colpa facendo leva … Leggi tutto
Infortuni mortali e responsabilità 231: i limiti della valutazione ex post.
La responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere fondata su ricostruzioni ex post dell’evento infortunistico. È illegittimo attribuire colpa sulla base del “senno di poi”, costruendo retroattivamente regole organizzative o procedurali ritenute idonee a prevenire l’evento solo perché questo si è verificato. Con la sentenza n. 37972/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’addebito penale — anche in chiave 231 — richiede una valutazione ex ante: occorre individuare in modo puntuale quali misure fossero concretamente esigibili prima dell’evento e dimostrare il nesso causale tra la loro omissione e il danno. Per il vertice aziendale, il principio è chiaro: la responsabilità non discende dall’evento in sé, ma dalla dimostrabile inadeguatezza del sistema di prevenzione valutata nel contesto operativo precedente al fatto.