Linee guida riforma dello sport: Modelli 231 obbligatori anche per SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Il 1° luglio 2023, la Riforma dello sport è entrata in vigore, dopo un lungo processo di consultazione.

Con l’attuazione della Riforma dello sport, tutti gli enti sportivi, sia dilettantistici che professionistici, devono redigere specifici Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

L’art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, entrato in vigore il 31 agosto 2023, dispone che, entro un anno da tale data, ossia entro il 31 agosto 2024, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva sono tenute a pubblicare Linee guida per la creazione di Modelli organizzativi e di monitoraggio dell’attività sportiva e dei Codici etici, intesi a tutelare i minori e prevenire molestie, violenza di genere e ogni altra forma prevista dal cosiddetto Codice delle pari opportunità.

L’obiettivo principale di questa riforma è l’eliminazione di barriere e pregiudizi, con particolare attenzione alla lotta contro gli abusi sui minori, alle molestie e alle diverse manifestazioni di discriminazione nello scenario sportivo.

LINEE GUIDA

Entro la scadenza del 31 agosto 2023, diverse Federazioni sportive hanno già adottato le proprie Linee guida. Tali Linee guida si propongono di affrontare e prevenire una vasta gamma di comportamenti negativi, che vanno dagli abusi di natura psicologica e fisica, alle varie forme di violenza, come la molestia o l’abuso sessuale e incuria, fino ad affrontare tematiche legate alla discriminazione, che possono avere origini religiose, o manifestarsi attraverso fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

Come previsto dal CONI, le Linee guida prevedono almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, riportate in sintesi di seguito:

  1. “Abuso psicologico”: ogni atto che danneggia l’identità, dignità o autostima di una persona, anche attraverso mezzi digitali.
  2. “Abuso fisico”: qualsiasi azione che può causare danno fisico o psicologico, includendo allenamenti eccessivi o inappropriati e l’incoraggiamento all’uso di sostanze proibite.
  3. “Molestia sessuale”: comportamenti non desiderati di natura sessuale, inclusi linguaggio inappropriato e comunicazioni sessualmente esplicite.
  4. “Abuso sessuale”: condotte sessuali non desiderate, con o senza contatto fisico, o atti sessuali inappropriati o osservazioni in contesti non appropriati.
  5. “Negligenza”: mancata azione di un responsabile di fronte a un atto di abuso o trascuratezza dei bisogni di una persona.
  6. “Incuria”: mancato soddisfacimento delle necessità basilari.
  7. “Abuso di matrice religiosa”: impedimento o limitazione della libertà religiosa.
  8. “Bullismo, cyberbullismo”: comportamenti offensivi o aggressivi, personalmente o on-line, volti a dominare o danneggiare una persona.

La Riforma, inoltre, impone alle Associazioni e Società sportive di seguire le Linee guida stabilite, creando o aggiornando nuovi Modelli organizzativi entro il 31 agosto 2024.

Infatti, il comma 2 dell’art. 16 prevede che le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro 12 mesi dalla comunicazione delle citate Linee guida Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché Codici di condotta ad esse conformi.

In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le Linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.