Aggiotaggio informativo. Cassazione n. 43638 del 27.10.2023

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 43638 del 27.10.2923 si è pronunciata in punto di competenza territoriale sul reato di aggiotaggio informativo, sanzionato dall’art. 185, comma 1, D.Lgs. 58/1998.

Cosa è il Reato di aggiotaggio informativo?

Ai sensi dell’Art. 184, comma 1, TUF

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.


In particolare, la Corte di legittimità ha statuito che “in caso di manipolazione informativa, la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di diffusione delle informazioni in grado di incidere sul mercato dei titoli”.

È stato dunque ribadito che ai fini della configurazione del reato di aggiotaggio non sia sufficiente che il comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell’emittente, ma è necessario che arrivi a destinazione.

La Corte ha statuito che la competenza territoriale è quella del luogo ove avviene la “diffusione false circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della omissis, connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei relativi titoli azionari” così accogliendo le richieste delle difese degli imputati, persone fisiche e giuridiche, ritenendo incompetente il Tribunale di Torino, a favore di quello di Roma.