NOTA INAIL DEL 30.10.2023 AUMENTO AMMENDE E SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE, SAUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in vigore dal 6 ottobre 2023.

Con nota n. 724 del 30.10.2023 l’INAIL fornisce indicazioni per l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dalla D.D. 111/2023.

QUALE È LA PERCENTUALE DI AUMENTO DELLA SANZIONE?

La rivalutazione applicata è pari al 15,9% e va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal  Decreto Legislativo n. 81/2008 -raggiungibile cliccando sul link attivo – già in precedenza aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2. -raggiungibile cliccando sul link attivo – .

MODIFICHE ART. 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008

La Circolare INAIL 724/2023 modifica l’articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per la salute e la sicurezza nei luo

QUANDO SI APPLICA LA RIVALUTAZIONE DELLA SANZIONE?

La rivalutazione della sanzione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023, ossia dalla data della sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vige, dunque, il principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi.

E SULLE SOMME AGGIUNTIVE?

L’incremento del 15,9% della sanzione non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza), che non costituiscono “propriamente sanzione” essendo previste ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale come chiarito nella circolare INAIL n.314/2018 del 22 giugno 2018 la quale statuisce che “Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

La Circolare allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

POSSIBILI RIMEDI

Come già pubblicato nel nostro precedente articolo, le imprese che hanno adottato e attuato un MOGC 231 nell’anno 2023 possono ottenere una riduzione del premio Inail presentanto la domanda sul sito Inail entro il 29 febbraio 2024.

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