Know-how del lavoratore e limiti di tutela: indicazioni operative per le imprese
La sentenza n. 3000/2023 del Tribunale di Palermo – Sez. V civile chiarisce in modo netto i confini della tutela giuridica del know-how del lavoratore Sentenza.
Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di un dipendente che lamentava l’indebito sfruttamento, da parte dell’azienda, di competenze tecniche maturate nel corso del rapporto di lavoro.
Secondo il giudice, non ogni competenza professionale o esperienza tecnica integra know-how tutelabile.
Richiamando gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale e la disciplina sul segreto commerciale, la sentenza ribadisce che la tutela è riconosciuta solo se le informazioni:
- sono segrete e non facilmente accessibili;
- hanno valore economico in quanto segrete;
- sono state protette con misure adeguate;
- sono state acquisite o utilizzate in modo contrario alla correttezza professionale.
Nel caso concreto, l’attore non ha dimostrato né l’esistenza di un apporto tecnico innovativo autonomo, né la segretezza delle informazioni, né l’adozione di misure di protezione. L’utilizzo delle competenze da parte dell’impresa è stato quindi ritenuto legittimo e fisiologico.
Implicazioni per imprese e governance
La pronuncia offre indicazioni rilevanti:
- il know-how non si presume e non coincide con il semplice “saper fare” del dipendente;
- la tutela del know-how è più fragile rispetto al brevetto e richiede prova rigorosa;
- una corretta architettura contrattuale e organizzativa riduce il rischio di contenzioso.
In sintesi, il valore delle competenze tecniche emerge giuridicamente solo se qualificato, documentato e protetto. In mancanza, resta nella disponibilità dell’impresa.