JuS 231

Pillole di Risk Governance: Know-how del lavoratore. Limiti di tutela e implicazioni strategiche per l’impresa Sentenza (Tribunale di Palermo, Sez. V civile, sent. n. 3000/2023) 1. Executive summaryLa sentenza n. 3000/2023 del Tribunale di Palermo chiarisce un principio chiave per la governance d’impresa: le competenze del lavoratore non costituiscono automaticamente know-how giuridicamente tutelabile. In assenza … Leggi tutto

Know-how del lavoratore e limiti di tutela: indicazioni operative per le imprese La sentenza n. 3000/2023 del Tribunale di Palermo – Sez. V civile chiarisce in modo netto i confini della tutela giuridica del know-how del lavoratore Sentenza. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di un dipendente che lamentava l’indebito sfruttamento, da parte dell’azienda, … Leggi tutto

ResponsaBilità per infortunio sul lavoro 🚧 Ordini ricevuti ≠ responsabilità scaricataSe un presidio di sicurezza non funziona, fermarsi non è un’opzione. È un obbligo. ⚖️ La Cassazione lo ribadisce con chiarezzaCon la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 24 novembre 2025, n. 37985, la Corte conferma la condanna per omicidio colposodell’autista che, durante una manovra in retromarcia in cantiere, ha … Leggi tutto

Pillola di Risk Governance

PILLOLA DI RISK GOVERNANCE PER IL BOARD: INFORTUNI MORTALI E RESPONSABILITA’ 231 In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere costruita sulla base di valutazioni ex post dell’evento. La Corte di Cassazione ha chiarito che è illegittimo attribuire … Leggi tutto

Infortuni mortali e responsabilità 231: i limiti della valutazione ex post.

La responsabilità del Datore di lavoro e dell’ente ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 non può essere fondata su ricostruzioni ex post dell’evento infortunistico. È illegittimo attribuire colpa sulla base del “senno di poi”, costruendo retroattivamente regole organizzative o procedurali ritenute idonee a prevenire l’evento solo perché questo si è verificato. Con la sentenza n. 37972/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’addebito penale — anche in chiave 231 — richiede una valutazione ex ante: occorre individuare in modo puntuale quali misure fossero concretamente esigibili prima dell’evento e dimostrare il nesso causale tra la loro omissione e il danno. Per il vertice aziendale, il principio è chiaro: la responsabilità non discende dall’evento in sé, ma dalla dimostrabile inadeguatezza del sistema di prevenzione valutata nel contesto operativo precedente al fatto.

Il Decreto Sicurezza introduce nuovi reati presupposto

Dal 10 giugno scorso è in vigore la Legge n. 80/2025 di “Conversione in Legge del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“.  La riforma comporta una novità in tema di reati presupposto … Leggi tutto

7 luglio 2025 OSSERVAZIONI DEL CNDCEC SULLA REVISIONE DEL D.LGS. 231/2001

Lo scorso 7 luglio 2025 è stato illustrato il Documento “Riforma del D.Lgs. 231/2001: osservazioni e proposte”.  in occasione dell’audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Tavolo tecnico per la revisione del D.Lgs. 231/200.  Nell’ottica di promuovere una riforma organica della normativa vigente, il CNDCEC evidenzia la crisi della … Leggi tutto

DAL 1° LUGLIO 2025 I REATI CONTRO GLI ANIMALI ENTRANO NEL MODELLO 231

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dello scorso 16 giugno la Legge n. 82/2025, contenente “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

La nuova disciplina, amplia, con l’art. 25-undevicies, il catalogo degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I reati di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), di spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.), di divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.) e di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) dovranno pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi ai fini dell’elaborazione del Modello organizzativo.