Inserito nuovo reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001 con d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 in vigore dal 22 marzo 2023 in Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.11.2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Nell’art. 25-ter reati societari rubricato s-ter) è stato inserito il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021 del 27.11.2019.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 19/2023 viene condannata la società o l’Ente che, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 (art. 29: certificato preliminare: su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione a cui sono allegati i documenti richiamati dall’art. 29 quale il progetto della fusione transfrontaliera, la delibera dell’assemblea di approvazione del progetto, le relazioni di amministratori ed esperti indipendenti e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori, le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se prevenute ecc) forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La persona fisica autore del reato è condannata con la reclusione non inferiore ad otto mesi e con la pena accessoria di cui all’art. 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). La persona giuridica – ossia l’Azienda o l’Ente ove si è verificato il reato è condannata come segue:
-
- SANZIONE PECUNIARIA
-
- Da 150 a 300 quote
-
- SANZIONE PECUNIARIA
Ai sensi del comma 2 dell’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 previsto in relazione a tutti i reati presupposto in materia societaria richiamati dal comma 1 del medesimo art. 25-ter – e dunque anche in relazione al nuovo delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle fusioni transfrontaliere – è previsto un aggravamento della sanzione in caso di PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA’ come segue:
-
- SANZIONE PECUNIARIA
-
- LA SANZIONE E’ AUMENTATA DI UN TERZO IN CASO DI PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA
-
- SANZIONE PECUNIARIA